Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
è appena stato detto, e concretamente lo vediamo osservandone le ripercussioni per la Confederazione: in un primo momento è il Consiglio federale che deve essere autorizzato con una disposizione simile all’articolo 5 a concludere autonomamente la convenzione (art. 1 della legge federale del 25.9.202087 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo [MPT]). Poi, a seconda dellʼimportanza della questione, è sempre competenza dei rappresentanti esecutivi rappresentare gli interessi della Confederazione in seno agli organi della convenzione. In particolare lʼorgano supremo, denominato Assemblea strategica, pur fungendo per così dire da parlamento dellʼorganizzazione, è però composto dai direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e dalla capo del DFGP, quindi non può essere considerato un parlamento democratico. Se gli organi della convenzione hanno avviato un progetto che riguarda la tecnologia e lʼinformatica di polizia e ne hanno definito le regole, i singoli enti pubblici possono prendere parte a queste prestazioni solo in qualità di beneficiari oppure possono restarne fuori; non hanno altre opzioni. Perciò il Parlamento può (perlomeno a livello federale) prendere solo decisioni molto di massima, che riguardano nel concreto le condizioni generali di affiliazione allʼorganizzazione ed eventualmente, mediante la concessione o il rifiuto di crediti e lʼerogazione di prestazioni. Nel complesso vale però il principio «take it or leave it»: non è possibile deliberare in dettaglio sui diversi regolamenti in sede parlamentare. Stesso dicasi per la possibilità di sottoporre i regolamenti a referendum. Poiché sussiste la richiesta di una direzione comune da parte degli (organi esecutivi degli) enti pubblici coinvolti, il quadro è limitato anche per la vigilanza sulle organizzazioni e persone esterne all’amministrazione incaricate di compiti amministrativi.
Nellʼambito del diritto in materia di trattati internazionali questi svantaggi della cooperazione di enti pubblici sono noti e vanno tenuti in debita considerazione, poiché a livello internazionale difficilmente esistono alternative equivalenti ai trattati. Per quanto riguarda la collaborazione sul piano nazionale, è opportuno valutare se i vantaggi della cooperazione sono in grado di compensarne gli svantaggi. Lʼalternativa sarebbe quella di rinunciare alla cooperazione tra Confederazione e Cantoni oppure di attribuire alla Confederazione una nuova competenza che le consenta, anche al di fuori di ogni altra competenza federale, di offrire ai Cantoni prestazioni inerenti all’amministrazione ausiliare. La presente procedura di consultazione intende permettere l’avvio di unʼampia discussione su questi diversi approcci.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con il presente avamprogetto si intendono creare nuovi margini di manovra per il Consiglio federale nell’impiego di mezzi elettronici. Se venisse approvata, la nuova legge federale non entrerebbe in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera.
Nel quadro della conferenza ministeriale sull’eGovernment tenutasi in Estonia il 6 ottobre 2017, la Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta concernente il Governo elettronico («Declaration on eGovernment»), elaborata dall’UE e dall’AELS. La dichiarazione, giuridicamente non vincolante, è basata su cinque principi centrali e funge da guida per l’ulteriore sviluppo del Governo elettronico. Con la dichiarazione congiunta per la promozione del Governo elettronico («Tallinn Declaration on eGovernment») s’intende porre una base comune al fine di incentivare la digitalizzazione dell’amministrazione a livello non soltanto nazionale, ma anche internazionale. Si tratta in particolare di rendere accessibili a tutti e possibilmente in forma digitale i processi relativi ai servizi dell’amministrazione. La dichiarazione prevede anche che i cittadini e le imprese debbano inserire i dati una sola volta attraverso uno strumento sicuro e affidabile. Inoltre, lo scopo è rendere i sistemi informatici compatibili a livello nazionale e internazionale. Alcuni elementi di questa dichiarazione riguardano anche la collaborazione intercantonale e internazionale, come pure il trasferimento reciproco di conoscenze e lʼutilizzo di conoscenze specialistiche. Gli obiettivi della dichiarazione sono conformi alle strategie varate dal Consiglio federale in questo ambito.
Nel settore della legislazione sugli appalti pubblici la Svizzera ha aderito all’Accordo sugli appalti pubblici («Government Procurement Agreement», GPA88), un accordo internazionale plurilaterale tra singoli Stati contraenti dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che disciplina l’accesso agli
87FF 2020 6795