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Consultazione 2021/101: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 3 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del …
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 96
Sezione 3 Segnalazione di interferenze
Art. 96
1I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d’allarme le interferenze nell’esercizio della loro rete che toccano potenzialmente almeno 30 000 clienti.
2La Centrale nazionale d’allarme informa l’UFCOM in merito alle interferenze segnalate.
Titolo prima dell’art. 96a
Sezione 4 Manipolazione non autorizzata di impianti di telecomunicazione
Art. 96a Misure di sicurezza
1I fornitori di accesso a Internet lottano contro gli attacchi (alla disponibilità dei servizi) causati da un gran numero di richieste mirate provenienti da una moltitudine di fonti (distributed denial of service attack; attacco DDoS) impedendo tramite mezzi tecnici appropriati comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati.