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Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 5 pagine
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Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di etanolo (Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo)
del ….. Disegno
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese1 (LAP),
ordina:
Art. 1 Principio
Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in etanolo.
Art. 2 Obbligo di costituire scorte
1Sottosta all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero l’etanolo menzionato in allegato.
2Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
3Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi per anno civile importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 1000 chili di merci menzionate in allegato.
4L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
Art. 3 Obblighi di notifica
1Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero etanolo menzionato in allegato devono informarne immediatamente l’UFAE.
2Devono notificare periodicamente all’UFAE il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
RS 531.215..........
1 RS 531 2020–......