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Consultazione 2021/109: Ordinanza sulle scorte obbligatorie di etanolo · 5 pagine
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Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle
merci depositate
1Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:
a. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
c. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
d. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.
2Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi s’intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.
3Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie.
Art. 5 Collaborazione tra le autorità
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini mette a disposizione dell’UFAE, in maniera adeguata, i dati relativi alle importazioni dell’etanolo menzionato in allegato.
Art. 6 Controlli
L’UFAE controlla regolarmente, e in ogni caso almeno una volta all’anno, le scorte obbligatorie costituite.
Art. 7 Composizione delle controversie
In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione:
a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.