Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 8 pagine
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Procedura di consultazione concernente la trasposizione della misura di protezione dell’infra-
struttura delle borse svizzere nella legge sull’infrastruttura finanziaria
dell’UE. Tali obblighi non sono però ancora concretizzati in un regolamento definitivo (SIX [sostenuto da economiesuisse e ABES]).
3.2 Pareri relativi alle singole disposizioni
3.2.1 Obbligo di riconoscimento (art. 41a cpv. 1 AP-LInFi)
L’articolo 41a capoverso 1 AP-LInFI prevede un obbligo di riconoscimento per le sedi di negoziazione con sede all’estero che consentono il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera. Questa disposizione costituisce il nucleo dell’ordinanza che dovrà essere trasposta nella LInFi, aspetto che i partecipanti alla consultazione approvano senza eccezioni. In numerosi pareri, diversi partecipanti plaudono esplicitamente la trasposizione materialmente immutata dell’attuale ordinanza (economiesuisse, PLR, Raiffeisen, SIX [sostenuta da ABES], SwissHoldings, ZHK e ZBV).
3.2.2 Deroga all’obbligo di riconoscimento (art. 41a cpv. 2 AP-LInFi)
Analogamente alla vigente ordinanza, l’articolo 41a capoverso 2 AP-LInFI prevede, nell’ottica della tutela dei diritti acquisiti, una deroga all’obbligo di riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione che, al momento dell’introduzione della misura di protezione, erano già ammessi al commercio o quotati sia in una borsa in Svizzera sia in una borsa estera con, in entrambi i casi, il consenso esplicito della società emittente e previa assunzione degli obblighi connessi da parte dell’emittente (cosiddetta «doppia quotazione», o «dual listing»).
Un partecipante alla consultazione (MLL) vuole estendere questa deroga e propone tre possibili opzioni volte a revocare o ridurre segnatamente la limitazione prevista per le società con doppia quotazione prima dell’introduzione della misura di protezione. Esso motiva la sua proposta indicando che l’estensione della deroga permetterebbe di evitare che le società svizzere intenzionate a sollecitare in futuro una doppia quotazione vengano discriminate, tanto più che il rischio di eludere l’obbligo di riconoscimento sarebbe «particolarmente esiguo». Due partecipanti (SIX [sostenuta da economiesuisse e ABES], ZHK e ZBV) respingono esplicitamente la proposta di estendere la deroga a società con doppia quotazione, facendo tuttavia riferimento essenzialmente al rapporto esplicativo e a un rischio maggiore di eludere la misura di protezione.
Un altro partecipante (SwissHoldings) propone inoltre, dal punto di vista formale, di sostituire nell’articolo 41a capoverso 2 AP-LInFI l’espressione «titoli di partecipazione» con «determinati titoli di partecipazione». Questa aggiunta formale migliorerebbe la leggibilità e la chiarezza della disposizione e corrisponderebbe così anche al tenore dell’ordinanza, senza comportare una modifica materiale.
3.2.3 Aspetti formali nonché disposizioni transitorie e finali
Gli articoli 41b e 41c AP-LInFI concernono gli aspetti formali dell’obbligo di riconoscimento, mentre l’articolo 163a introduce una disposizione transitoria nei confronti dell’ordinanza. Le disposizioni finali prevedono inoltre una limitazione temporale per l’intero progetto.
I partecipanti alla consultazione che si sono espressi riguardo a questi articoli approvano l’avamprogetto senza eccezioni. Circa la metà pone segnatamente l’accento sul carattere straordinario e temporaneo della misura di protezione e sul riconoscimento illimitato dell’equivalenza delle borse, obiettivo che il Consiglio federale dovrebbe continuare a perseguire. Questi partecipanti accolgono favorevolmente anche la possibilità di disattivare in qualsiasi momento la misura di protezione conformemente all’articolo 41c capoverso 2 AP-LInFI come pure la limitazione dell’intero progetto prevista nelle disposizioni finali. In diversi pareri, i partecipanti