Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Attualmente non sussistono impegni per i quali occorra verificare la compatibilità con il presente progetto.
9.3 Delega di competenze legislative
Dal momento che i dettagli saranno disciplinati a posteriori dalla FINMA in sue ordinanze (non più con circolari), in diversi punti è necessario modificare o creare norme di delega di competenze legislative (art. 5, 5a, 5b, 16, 20, 27, 31, 40a, 50, 56, 57, 58, 59, 59a, 59b, 61, 62, 63, 63a, 69, 70b, 71b, 72g, 77, 77b, 77g, 77h, 77j, 81b, 83, 83a, 87, 90, 100, 119 AP-OFoP; art. 12 AP-OBCR; art. 66, 68 AP-OIsFi).
10 Entrata in vigore
Il Consiglio federale porrà presumibilmente in vigore l’ordinanza riveduta il 1° luglio 2024. Le disposizioni transitorie sono previste nei nuovi articoli 148o–148q.