Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
sostanzialmente dei costi di finanziamento a fronte di portafogli invariati. Per quanto riguarda i rischi di credito non sono previsti cambiamenti sostanziali. Mentre si riducono nel complesso gli attivi ponderati in funzione del rischio per i crediti garantiti da pegno immobiliare, sul fronte dei crediti su immobili concessi con un elevato tasso di anticipo e nel settore delle abitazioni a reddito si attendono fattori di ponderazione del rischio superiori. Aumentano pure i fattori di ponderazione del rischio dei crediti concessi a imprese con rating mediocri.
Il progetto permetterà di sgravare la società, segnatamente i contribuenti e i depositanti: una copertura con fondi propri più sensibile al rischio migliora l’internalizzazione dei costi (esterni) generati dalle banche in caso di un loro fallimento e contribuisce a evitare questi costi.
La riforma può interessare anche i proprietari fondiari, gli inquilini o le imprese. I mutati fattori di ponderazione del rischio lasciano presumere, da un lato, che i costi saranno addossati a mutuatari fortemente indebitati e a quelli con un rating mediocre, dall’altro, che le condizioni miglioreranno per i mutuatari a basso rischio. Non è altresì da escludere una diversa prassi di concessione dei finanziamenti. A livello di crediti, tuttavia, l’esperienza insegna che le modificate esigenze in materia di fondi propri si ripercuotono sui mutuatari solo in misura modesta. Nel complesso non si prevedono dunque effetti distributivi significativi tra classi di reddito e di sostanza, tra generazioni diverse o tra inquilini e proprietari dell’immobile in cui vivono.
7.4 Ripercussioni per l’economia
A causa di una temporanea riduzione degli utili societari delle banche, le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni possono subire una riduzione una tantum fino a 130 milioni di franchi. Questi costi vengono tuttavia compensati con risparmi ricorrenti dei poteri pubblici e dei creditori risultanti dalla minore probabilità di fallimenti bancari. Uno dei principali strumenti utilizzato a questo scopo è una copertura con fondi propri più sensibile al rischio che permette di migliorare la protezione delle banche contro i rischi nel settore immobiliare. Da un’analisi del punto di pareggio emerge che è sufficiente un modesto incremento della stabilità del sistema finanziario per far sì che il progetto rappresenti un investimento redditizio dal punto di vista macroeconomico. Un aumento sufficiente della stabilità del sistema finanziario sembra plausibile se si considerano i costi dei passati fallimenti bancari e una copertura con fondi propri più sensibile al rischio.
A livello macroeconomico si ipotizzano costi netti una tantum di quasi 900 milioni di franchi a seguito del progetto. Si stima invece un beneficio netto ricorrente di 60 milioni di franchi all’anno. Considerando le ipotesi prudenti alla base dell’AIR, l’investimento economico di un’attuazione nazionale di Basilea III finale può dunque essere ammortizzato entro 15 anni.
8 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
Il progetto si inserisce nei settori d’intervento259 previsti nella politica dei mercati finanziari del Consiglio federale del dicembre 2020260 e, insieme alla perseguita stabilità del sistema finanziario, costituisce uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2022.
9 Aspetti giuridici
9.1 Costituzionalità
Le modifiche dell’AP-OFoP si basano sulla LBCR, in particolare sull’articolo 4.
259 In particolare «7. Assicurare la resilienza» > «Resilienza»
260 Rapporto del Consiglio federale «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro» del 4 dicembre 2020. Fonte: https://www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > Rapporto.