Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

AP-OFoP. Di conseguenza, il pertinente rimando nell’articolo 20a capoverso 4 lettera c OLiq deve essere adeguato.

Allegato 5 Fattore di ponderazione dell’ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)

Numero 5.1

Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla regolamentazione corrispondente contenuta nell’AP-OFoP.

Numero 5.1a

Così come enunciato nel commento all’articolo 72c capoverso 1, in caso di mancato adempimento dei requisiti conformemente a CRE20.71 lo standard minimo di Basilea prevede fattori di ponderazione del rischio non preferenziali (di norma 75 % per i clienti retail e 150 % per i finanziamenti relativi agli immobili da reddito), altrimenti possono essere applicati i fattori di ponderazione del rischio preferenziali. Nell’ottica di una semplificazione e per contenere i costi di attuazione, ai crediti ipotecari sono applicati fattori di ponderazione del rischio non differenziati (allegato 3 n. 3.1, 3.2 e 3.4) che risultano dalla media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio differenziati. Tale media riflette ampiamente (per l’85 %) il fattore di

ponderazione del rischio preferenziale e per la parte restante (15 %) il fattore di ponderazione del rischio non preferenziale. Implicitamente si presume quindi una certa quota di crediti ipotecari con rischi più elevati in termini di sostenibilità e/o di valutazione. Ciò è limitato alla fascia LTV superiore al 60 per cento. Per tenerne conto, solo l’85 per cento dei crediti ipotecari menzionati nel presente numero ottiene un fattore di ponderazione RSF del 65 per cento. Al restante 15 per cento di questi crediti ipotecari è attribuito un fattore di ponderazione RSF più elevato, pari all’85 per cento, conformemente al numero 6.1b.

Numero 5.2 lettera b

Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo gli allegati 2 e 3 dell’AP-OFoP.

Numero 5.3

Il numero contiene un rimando anche al nuovo numero 5.1a.

Numero 6.1a

Il presente numero è il corrispettivo del numero 5.1. Ai crediti ipotecari lì menzionati con un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 per cento è attribuito un fattore di ponderazione RSF più elevato dell’85 per cento.

Numero 6.1b

Il presente numero è il corrispettivo del numero 5.1a. Dal momento che all’85 per cento dei crediti ipotecari menzionati nel numero 5.1a è attribuito un fattore di ponderazione RSF del 65 per cento, qui è riportato il restante 15 per cento, a cui viene attribuito un fattore di ponderazione RSF più elevato dell’85 per cento.

Numero 6.2

Il rimando allo standard minimo di Basilea II nella versione vigente dell’ordinanza è sostituito dal rimando alla ponderazione del rischio secondo gli allegati 2 e 3 dell’AP-OFoP.

Allegato 1 Standard minimi di Basilea

In analogia con il nuovo allegato 1 nell’AP-OFoP, anche nell’AP-OLiq viene inserito un nuovo allegato in cui sono elencati gli standard minimi di Basilea nell’ambito della regolamentazione della liquidità. La versione determinante degli standard minimi di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie.