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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»
2La produzione vegetale biologica avviene su suolo vivo in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.
3Qualsiasi metodo di coltivazione nel quale i vegetali che non crescono naturalmente in acqua pongono le radici esclusivamente in una soluzione di elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi (idrocoltura) non è autorizzato.
4L’idrocoltura è autorizzata nei seguenti casi:
a. coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori;
b. coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto.
5La produzione di germogli da semi inumiditi e l’ottenimento di cespi di cicoria esclusivamente mediante immersione in acqua tal qual senza soluzione di elementi nutritivi è autorizzata.
Art. 11 cpv. 1 lett. c
1Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:
c. procedimenti fisici;
Art. 16i lett. e
Oltre che sui principi generali stabiliti nell’articolo 3, la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate si basa sui seguenti principi:
e. l’uso di ingredienti o sostanze che contengono nanomateriali ingegnerizzati o ne sono costituiti non è autorizzato.
Art. 16j cpv. 2 lett. a e cpv. 4
2Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:
a. il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti; i lieviti e i prodotti a base di lieviti nonché gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola;
4Il DEFR può limitare o vietare l’applicazione di determinati procedimenti e trattamenti.
Art. 16k cpv. 3-5
3Finché il DEFR non si è pronunciato sull’autorizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettera c, l’UFAG può, su domanda e mediante decisione generale, autorizzarne l’utilizzazione per un periodo di sei mesi al massimo se sono adempiute le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari e vi è una