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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e
2Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
d. abrogata
e. ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico, allegato 2 cifra 552.
Art. 3 cpv. 1 e 5
1I requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b-c ed e devono essere controllati almeno ogni otto anni.
5In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
Art. 5 cpv. 3 e 6
3Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l’anno, delle aziende d’estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.
6In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
1 RS 910.15
2 RS 814.318.142.1
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