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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica «%ASFF_YYYY_ID»

situazione di penuria temporanea. Questa autorizzazione può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.

4La decisione generale di cui al capoverso 3 è pubblicata nel Foglio federale. L'UFAG informa immediatamente gli enti di certificazione in merito alla sua notifica e al suo passaggio in giudicato. La reiezione di una domanda di cui al capoverso 3 avviene sotto forma di decisione individuale.

5Il DEFR può definire altri criteri per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione di prodotti e sostanze di cui al capoverso 3.

Art. 18 cpv. 7

7Il DEFR può emanare prescrizioni supplementari per l’utilizzo delle designazioni di cui al capoverso 1 in relazione ad aromi naturali e a estratti di aromi naturali.

Art. 22 lett. b

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici:

b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 o corrispondente alla procedura di controllo e di certificazione per gruppi di operatori di cui agli articoli 34-36 del Regolamento (UE) 2018/8482.

Art. 30aterCertificato

1L’ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l’autorità di controllo di cui all’articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa soggetta al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto almeno dell’identità dell’impresa, della categoria di prodotti per cui è valido il certificato e del suo periodo di validità.

2Per categorie di prodotti s’intendono:

a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

b. animali vivi o prodotti animali non trasformati;

c. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari;

d. alimenti per animali;

e. vino;

f. altri prodotti.

2 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1