Progetto

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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1. provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali,

2. provvedimenti tesi a promuovere la cooperazione interaziendale,

3. provvedimenti tesi a promuovere l’acquisto di aziende e fondi agricoli.

2Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.

Art. 2 Forme degli aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi non rimborsabili e di crediti di investimento.

2Sono versati aiuti finanziari a favore di:

a. provvedimenti individuali;

b. provvedimenti collettivi;

c. provvedimenti collettivi di ampia portata.

Capitolo 2: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari

Art. 3 Beneficiari degli aiuti finanziari

1Le persone fisiche e giuridiche possono ricevere aiuti finanziari se:

a. il progetto dimostra un interesse agricolo, fornisce un contributo alla creazione di valore aggiunto nell’agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito, e;

b. esse hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

2Prima del provvedimento previsto, le persone fisiche non possono aver già raggiunto i 65 anni. Il limite d’età non si applica per provvedimenti nella regione d’estivazione.

3Non sono concessi aiuti finanziari a organizzazioni delle quali il Cantone o un istituto cantonale detiene una partecipazione maggioritaria, a meno che si tratti di provvedimenti di tali organizzazioni per studi di base, di sottoprogetti di progetti di sviluppo regionale o se l’organizzazione è proprietaria di un’azienda d’estivazione.

Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti

Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, per i quali è opportuno che parti di essi siano realizzate in un Paese confinante.

Art. 5 Proprietà delle costruzioni e degli impianti sostenuti

1I beneficiari di aiuti finanziari devono gestire in proprietà l’azienda nonché le costruzioni e gli impianti sostenuti.