Progetto

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Art. 7 Finanziamento proprio

1Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento delle spese di investimento senza fondi pubblici.

2Nessun finanziamento proprio minimo è necessario per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43 capoverso 2 lettera a, per provvedimenti collettivi del genio rurale di cui all’articolo 13 capoverso 1 e per progetti dell’ente pubblico.

Art. 8 Contributo del Cantone

1Il contributo cantonale deve essere concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.

2Il contributo cantonale minimo ammonta:

a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo della Confederazione;

b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo della Confederazione;

c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di progetti di sviluppo regionale: all’80 per cento del contributo della Confederazione.

3Esso si applica anche per provvedimenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b, realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale.

4I contributi di Comuni e di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto, possono essere computati nel contributo cantonale.

5Per rimediare ad avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, nel singolo caso l'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può ridurre il contributo minimo del Cantone o rinunciarvi.

Art. 9 Neutralità concorrenziale

1Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se nella zona d’attività determinante sul piano economico nessuna azienda artigianale direttamente interessata al momento della pubblicazione della domanda è disposta o in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

a. progetti di sviluppo regionale;

b. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;

c. diversificazione dell’attività nel settore affine all’agricoltura;

d. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;

e. acquisto congiunto di macchine e veicoli.

2Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell’organo di pubblicazione del Cantone.