Progetto
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto
Art. 7 Finanziamento proprio
1Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento delle spese di investimento senza fondi pubblici.
2Nessun finanziamento proprio minimo è necessario per l’aiuto iniziale di cui all’articolo 43 capoverso 2 lettera a, per provvedimenti collettivi del genio rurale di cui all’articolo 13 capoverso 1 e per progetti dell’ente pubblico.
Art. 8 Contributo del Cantone
1Il contributo cantonale deve essere concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.
2Il contributo cantonale minimo ammonta:
a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo della Confederazione;
b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo della Confederazione;
c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di progetti di sviluppo regionale: all’80 per cento del contributo della Confederazione.
3Esso si applica anche per provvedimenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b, realizzati nel quadro di un progetto di sviluppo regionale.
4I contributi di Comuni e di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto, possono essere computati nel contributo cantonale.
5Per rimediare ad avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, nel singolo caso l'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può ridurre il contributo minimo del Cantone o rinunciarvi.
Art. 9 Neutralità concorrenziale
1Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se nella zona d’attività determinante sul piano economico nessuna azienda artigianale direttamente interessata al momento della pubblicazione della domanda è disposta o in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:
a. progetti di sviluppo regionale;
b. costruzioni e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
c. diversificazione dell’attività nel settore affine all’agricoltura;
d. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;
e. acquisto congiunto di macchine e veicoli.
2Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell’organo di pubblicazione del Cantone.