Progetto
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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2Agli affittuari di aziende possono essere concessi aiuti finanziari a condizione che sia stabilito un diritto di superficie. Per provvedimenti del genio rurale, provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali e per provvedimenti per i quali vengono concessi esclusivamente crediti di investimento, non è necessario stabilire un diritto di superficie. La durata della sicurezza del pegno immobiliare nonché del contratto di affitto è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento.
3Se si stabilisce un diritto di superficie, deve sussistere per almeno 20 anni. Lo stesso vale per il contratto di affitto agricolo per l’azienda. Il contratto di affitto deve essere menzionato nel registro fondiario.
4Nel caso di progetti di sviluppo regionale la condizione di cui al capoverso 1 è considerata adempiuta se le costruzioni o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un ente promotore del sottoprogetto.
Art. 6 Dimensioni dell’azienda
1Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell’azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM):
a. aziende agricole;
b. aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
c. aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili;
d. comunità di aziende di cui alle lettere a-c.
2Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:
a. per provvedimenti nei settori affini all’agricoltura;
b. per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la gestione;
c. per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d’insediamento.
3Le aziende non agricole non devono comprovare dimensioni minime dell’azienda.
4Nel caso di provvedimenti collettivi almeno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell’azienda di 0,60 USM ciascuna.
5I criteri per la valutazione del rischio dell’insediamento di cui al capoverso 2 lettera c sono stabiliti nell'allegato 1.
6A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola per determinare le dimensioni dell’azienda possono essere utilizzati i coefficienti USM di cui all'articolo 2a dell’ordinanza del 4 ottobre 19933 sul diritto fondiario rurale.