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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 55 cpv. 1 lett. g

1I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto.

g. prati rivieraschi;

Art. 77

Abrogato

Art. 98 cpv. 2bise cpv. 3 lett. d n. 1

2bis

Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore e se tutte le unità di produzione si trovano nello stesso Cantone, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda sia presentata al Cantone d’ubicazione dell’azienda, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione.

3La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

d. per i contributi d’estivazione:

1. la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,

Art. 99 cpv. 1, 4 e 5

1La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.

4Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.

5Abrogato

Art. 107 cpv. 3

3Se a causa di misure ordinate per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e c-f, i contributi non sono né ridotti né negati.

Aggiungere prima del titolo del capitolo 5

2 RS 916.20