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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23d Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

a. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

b. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento;

c. che hanno almeno un discendente in vita:

1. nato nel periodo di riferimento;

2. iscritto nel libro genealogico; e

3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento.

2Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera c deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basa su almeno tre generazioni non superiore alla percentuale seguente:

a. per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento;

b. per le specie suina ed equina: 10 per cento;

3I contributi vengono versati soltanto se gli animali femmina iscritti nel libro genealogico, che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2, non superano il numero seguente:

a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina;

b. per le razze il cui stato è «minacciate»:15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie suina, ovina, caprina o equina.

4I contributi sono concessi soltanto se, su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice globale almeno una volta all’anno.

Art. 23e Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

1Gli allevatori devono presentare una domanda presso la rispettiva organizzazione di allevamento riconosciuta.

2L’organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi. Deve fatturare all’UFAG i contributi da versare sulla base di una lista degli animali maschi e femmine che danno diritto ai contributi. Il contributo può essere conteggiato solo una volta per animale e periodo di riferimento. Il primo discendente in vita fa scattare