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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza sul bestiame da macello «%ASFF_YYYY_ID»

b. dopo l’inizio dei periodi d’importazione di cui all’articolo 16 capoverso 3, tuttavia prima della loro scadenza, aumenti i quantitativi d’importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b.

2Se cause di forza maggiore comportano difficoltà logistiche, le cerchie interessate dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza, possono chiedere all’UFAG di prolungare questi periodi d’importazione per le quote del contingente già assegnate e pagate.

3L’UFAG accoglie una proposta, se questa è supportata da una maggioranza di due terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio.

4L’UFAG può prolungare un periodo d’importazione soltanto nella misura in cui esso non si sovrapponga con il periodo d’importazione successivo, né superi l’anno civile.

Art. 16b

Ex art. 16a

Art. 27 cpv. 2

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr