Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Capitolo 7: Procedura

Sezione 1: Trattamento della domanda

Art. 50 Esame del progetto da parte dell’UFAG prima dell’inoltro della

domanda

1Un parere dell'UFAG ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 LAgr prima dell'inoltro della domanda di contributo non è necessario se:

a. il progetto del genio rurale non tange alcun oggetto di un inventario federale d’importanza nazionale;

b. il progetto di costruzione non tange sostanzialmente alcun oggetto di un inventario federale d’importanza nazionale;

c. il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

2L’UFAG si esprime mediante:

a. un’informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto;

b. un preavviso con l’indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;

c. un corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 22 dell’ordinanza del 19 ottobre 19889 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.

Art. 51 Domande

1Le domande di aiuti finanziari vanno inoltrate al Cantone.

2Il Cantone esamina la domanda, esamina tra le altre cose la sopportabilità e l’opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla controprestazione cantonale e al credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni.

3Tramite il sistema d'informazione dell'UFAG il Cantone trasmette:

a. le domande di contributo e le proposte per parere corredate dei documenti necessari e dei dati pertinenti;

b. per i crediti di investimento che non superano l'importo limite, i dati finanziari nonché i dati pertinenti relativi all'azienda e al progetto contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG;

c. per i crediti di investimento che superano l'importo limite, la sua decisione e i dati pertinenti;

9 RS 814.011