Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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a. l’approvazione del progetto da parte dell’autorità cantonale competente;

b. la prova della pubblicazione nell’organo di pubblicazione del Cantone ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;

c. la documentazione tecnica, in particolare le descrizioni del progetto globale e del sottoprogetto.

d. il potenziale di creazione di valore aggiunto e l’economicità dei provvedimenti.

Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti, esecuzione

Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti

1È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando l'aiuto finanziario è stato stabilito da una decisione passata in giudicato (decisione di contribuzione) o da una convenzione. I progetti eseguiti a tappe possono iniziare soltanto quando la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

2L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato, se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione o della convenzione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto ad aiuti finanziari.

3I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'elaborazione dei documenti nonché per prestazioni pianificatorie possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto venga realizzato. È fatto salvo l'articolo 26 della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi.

4Per provvedimenti con contributi, l'autorità cantonale competente può concedere l'autorizzazione di cui al capoverso 2 e per provvedimenti non edilizi di cui al capoverso 3 soltanto con il consenso dell'UFAG.

5In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.

Art. 57 Esecuzione del progetto

1L'esecuzione deve corrispondere al progetto determinante per l'aiuto finanziario.

2Le modifiche progettuali sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono sostanziali le modifiche progettuali che:

a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all’aiuto finanziario; o

b. concernono progetti che rientrano in inventari della Confederazione; o

11 RS 616.1