Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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VEAGOG
interessato, l’attuale appaltatore. Alla luce di ciò, si propone di stralciare il limite di quattro anni per entrambi i mandati di prestazione. Data l’assenza nell’OIEVFF di un’indicazione relativa alla durata contrattuale massima, si applicherebbero le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Queste ultime (stato 1° gennaio 2021) prevedono che di norma la durata dei contratti non può superare i cinque anni, anche se in casi motivati può essere prevista una durata superiore. I mandati per il periodo 2022-2025 non sono interessati dalle modifiche proposte, in quanto i relativi contratti entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione aumenterebbe la flessibilità della Confederazione e dell'UFAG. I contratti potrebbero ad esempio essere conclusi per un periodo
massimo di cinque anni o, nei casi motivati, anche per un periodo più lungo, come previsto dalla LAPub. Estendendo la durata dell’aggiudicazione di entrambi i mandati ai sensi dell’OIEVFF da quattro a cinque anni, il fabbisogno di personale verrebbe ridotto di circa 60 ore all’anno. In caso di una durata più lunga l’onere potrebbe ridursi ulteriormente. Una validità contrattuale di cinque anni al posto di quattro ridurrebbe i costi esterni di almeno 1000 franchi all’anno.
La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per la Confederazione, poiché non cambia nulla a livello esecutivo.
9.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
9.4.3 Economia
L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione, ad eccezione di una riduzione del dispendio per gli appaltatori, non ha alcuna ripercussione sull’economia. L’aggiudicazione dei mandati avviene secondo le basi legali nel settore degli appalti pubblici. La LAPub persegue, tra l’altro, un impiego dei fondi pubblici economico e sostenibile sotto il profilo dell’economia pubblica nonché il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti.
La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per l’economia.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare quelli nel quadro dell’OMC e dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
9.6 Entrata in vigore
La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
9.7 Basi legali
Articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).