Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Capitolo 4: Provvedimenti per le costruzioni

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 27 Provvedimenti individuali

1Sono considerati provvedimenti individuali quelli realizzati da almeno un’azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

2Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per:

a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni, impianti o installazioni nell'azienda di produzione per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali di produzione propria;

b. la costruzione o l'acquisto da terzi di edifici di economia rurale e case d’abitazione;

c. la realizzazione di impianti per migliorare la produzione di colture speciali nonché il rinnovo di colture perenni;

d. provvedimenti edilizi o installazioni per l’attività nel settore affine all’agricoltura.

3Ai gestori attivi a titolo principale in un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari a favore di provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca indigena.

Art. 28 Provvedimenti collettivi

1Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti nella regione d’estivazione sono considerati provvedimenti collettivi.

2Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi per le costruzioni ai gestori di almeno due aziende agricole, due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o due aziende produttrici di funghi, germogli o prodotti simili per:

a. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;

b. la costruzione o l'acquisto da terzi di costruzioni e installazioni per le

aziende d'estivazione;

c. la costruzione o l'acquisto da terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;

d. studi di base per chiarire la fattibilità ed elaborare provvedimenti concreti.