Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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2Gli aiuti finanziari per impianti di evacuazione delle acque sono concessi per il ripristino di impianti esistenti su superfici agricole ad alta resa importanti sul piano regionale; in regioni a rischio di erosione o in combinazione con una valorizzazione del suolo tesa a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) può essere sostenuta anche la costruzione di nuovi impianti.

3Gli aiuti finanziari per la valorizzazione di suoli che hanno subito un degrado antropico sono concessi in caso di difficile gestione e perdite comprovate, se il provvedimento comporta un miglioramento sostenibile della struttura e della composizione del suolo nonché del bilancio idrico.

Art. 21 Infrastrutture di base nello spazio rurale

Gli aiuti finanziari per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico sono concessi nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione. Le aziende con colture speciali e gli insediamenti rurali possono essere sostenuti anche nella zona di pianura.

Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

Art. 22 Costi computabili e non computabili

1Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

a. i costi per l'acquisto di terreni in relazione a provvedimenti ecologici di cui all’articolo 14 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito;

b. un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni.

2Non sono computabili in particolare:

a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte;

b. i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate;

c. i costi per l’acquisto di terreni che non rientrano tra quelli di cui al capoverso 1 lettera a;

d. le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;

e. i costi per l’acquisto di pertinenze mobili e degli impianti interni nonché d'esercizio e di manutenzione;

f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d’assicurazione e gli interessi;

g. nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico il contributo per i costi di rete per l'allacciamento alla rete di distribuzione a monte.