Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
2Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali e il consolidamento.
3Le aliquote di contributo possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella regione di montagna, nella zona collinare e nella regione d’estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.
4Nel caso di ripristini periodici e di provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.
5L'aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1-4 può essere cumulativo e non è richiesto alcun contributo cantonale.
6La determinazione dei contributi supplementari si fonda sull'allegato 4.
7Le aliquote di contributo non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di montagna e in quella regione d’estivazione.
Art. 26 Importo dei crediti di investimento
1I crediti di investimento possono essere concessi per il finanziamento dei costi residui (credito di consolidamento) o sotto forma di un credito di costruzione.
2Solo i provvedimenti collettivi possono essere sostenuti con crediti di investimento.
3L'importo dei crediti di investimento per il finanziamento dei costi residui ammonta:
a. a un massimo del 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione degli eventuali contributi pubblici;
b. nel caso di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l'aliquota può essere aumentata fino al 65 per cento. Le condizioni per aliquote più elevate sono stabilite nell'allegato 2.
4I crediti di investimento sotto forma di crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici stabiliti. Nel caso di assegnazioni parziali il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pubblico totale del progetto autorizzato.
5Nel caso di opere realizzate a tappe il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.