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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 13 pagine

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c) In ogni caso, l’autorità competente informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro due (2) mesi dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di un (1) mese.

d) Le risposte devono essere motivate.

e) Le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

ARTICOLO 9 - RICORSO PER IL RIESAME DELLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

In Svizzera:

9.1 In Svizzera è possibile presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per

la formazione, la ricerca e l’innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

In Québec:

9.2 Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal

Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente quebecchese o dal comitato al quale è stato delegato tale compito conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 62.1 del Code des professions che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’autorità competente quebecchese entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.

9.3 L’autorità competente quebecchese comunica al richiedente la data della

riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo tecnologico che permetta di comprovare la ricezione.

9.4 Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto il richiedente deve

inviarle all’autorità competente quebecchese almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.

Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 86.0.1 del Code des professions e designato da quest’ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’autorità competente quebecchese.

9.5 La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al

richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la