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Consultazione 2021/121: Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Quebec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni · 13 pagine
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LA SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
E
L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
denominati qui di seguito «le Parti»,
CONSIDERATA l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata qui di seguito «l’Intesa») firmata il XX/XX/XXXX;
CONSIDERATO che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;
CONSIDERATO che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, legalmente costituito in virtù del Code des professions (RLRQ, c.C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;
DESIDEROSI di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di igienista dentale, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;
CONSIDERATI i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di igienista dentale nei territori della Svizzera e del Québec;
CONSIDERATO che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra i campi di pratica, da una parte, e la formazione pratica, dall’altra;
CONSIDERATO che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a garantire, da una parte, che i professionisti non esercitino attività per le quali non sono formati e, dall’altra, dispongano dell’autonomia necessaria per esercitare la professione;