Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 4 pagine
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coerenza alla promozione della comprensione tra le comunità linguistiche e renderla più complementare agli altri ambiti di promozione. In futuro, per ottenere un sostegno le attività delle organizzazioni dovranno focalizzarsi su due aspetti principali: la sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo e la creazione di reti di attori impegnati in questo ambito (messaggio sulla cultura 2021–2024, capitolo 3.6.2).
La disposizione, interamente rivista, è strutturata come segue: al capoverso 1 sono indicate le attività meritevoli di sostegno, al capoverso 2 sono definiti i requisiti per accedere agli aiuti finanziari, al capoverso 3 i criteri per determinare l’ammontare di tali aiuti e al capoverso 4 il limite massimo.
Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici
L’articolo 15 si riferisce all’articolo 14 dell’ordinanza sulle lingue e deve essere modificato in maniera corrispondente. In base all’ordine di priorità emanato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza, l’articolo 15 non è applicato (cfr. art 28 OLing).
Art. 17 Sostegno ai Cantoni plurilingui
Con la revisione parziale viene proposto lo stralcio della menzione relativa ai progetti di promozione dell’apprendimento in rete (e-learning) del capoverso 2 lettera e. Questa modifica non esclude il sostegno di progetti di e-learning (cfr. cpv. 2 lett. c) ma, se menzionarli esplicitamente poteva essere giustificato nel momento in cui è stata elaborata l’ordinanza, dalla prospettiva odierna non lo è più.
Articoli 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni
Le modifiche di questa disposizione si limitano a delle semplificazioni strutturali e redazionali. Sul piano materiale la disposizione rimane invariata.
Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
L’articolo 19 disciplina il sostegno con mezzi della Confederazione a organizzazioni e istituzioni che si impegnano per la salvaguardia e la promozione del romancio (cpv. 1) e dell’italiano (cpv. 2) nel Cantone dei Grigioni. La revisione parziale propone una riformulazione delle attività di promozione del romancio da sostenere: le attività al capoverso 1 sono elencate in ordine di priorità e conformemente alla struttura del capoverso 2. Si rinuncia a menzionare il sostegno a pubblicazioni per bambini e adolescenti per evitare sovrapposizioni con l’articolo 20 dell’ordinanza.
Art. 20 Promozione dell’attività editoriale romancia
L’articolo 20 disciplina il sostegno alla Chasa Editura Rumantscha (CER), fondata nel 2009 dalla Confederazione e dal Cantone dei Grigioni sotto l’egida della Lia Rumantscha. Oltre ad opere letterarie per un pubblico adulto, la CER pubblica già oggi libri rivolti ai bambini e ai giovani. Questo gruppo di destinatari viene ora menzionato esplicitamente in questo articolo (invece che all’art. 19 cpv 1 lett. e).
Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino
La disposizione viene rielaborata sul piano redazionale e la sua struttura allineata a quella dell’analoga disposizione sul Cantone dei Grigioni (art. 18): è aggiunta una disposizione sulla promozione di progetti di terzi (lett. d) conformemente all’attuale pratica del Cantone e all’analoga disposizione sul Cantone dei Grigioni (art 18 lett .f), e sono accorpate le lettere a (programmi e progetti scientifici) e b (programmi e progetti nell’ambito della politica linguistica e culturale) dell’attuale ordinanza.