Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 4 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Per ogni periodo di finanziamento sarà definito un mandato di prestazioni che precisa i compiti di Movetia e nel medio termine l’agenzia sarà convertita in un ente di diritto pubblico. È attualmente in fase di preparazione un atto normativo che ne descrive l’organizzazione e i compiti in modo più dettagliato. In questo senso la riformulazione dell’articolo 9 dell’ordinanza costituisce (implicitamente) un disciplinamento transitorio fino all’entrata in vigore della nuova legge su Movetia. Con l’entrata in vigore di questa legge l’articolo sarà modificato o abrogato.

Art. 10 Lingue nazionali nell’insegnamento

Le misure per la promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento sono realizzate in stretta collaborazione con il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (SG CDPE), il quale sottopone le domande alla valutazione di un gruppo di esperti e fornisce una raccomandazione all’UFC.

Nei primi mesi del 2020 il SG CDPE ha condotto un sondaggio tra i servizi competenti dei Cantoni riguardo all’ottimizzazione delle pratiche di promozione. Una richiesta di fondamentale importanza per i Cantoni riguarda i progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale (lett. a). Finora la promozione si è fondata esclusivamente sul grado di innovatività dei progetti, ma dopo 11 anni di applicazione dell’ordinanza non risulta più opportuno focalizzarsi soltanto sull’innovazione. In futuro dovrà essere possibile promuovere progetti che hanno carattere innovativo oppure presentano un legame con aspetti importanti della politica della formazione. Come riferimento valgono gli obiettivi di politica della formazione definiti di volta in volta dal 2011 in una dichiarazione congiunta di Confederazione e Cantoni. Questa modifica riguarda il contenuto e non cambia nulla rispetto al ruolo della Confederazione, che può sostenere sussidiariamente i Cantoni nell’adempimento di compiti speciali (cfr. rapporto della CSEC-N sul progetto della legge sulle lingue, capitolo 2.1.2, FF 2006 8229, in particolare pag. 8248).

Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

La formulazione della rubrica e dell’articolo vengono rielaborate sul piano redazionale e uniformate secondo il modello dell’articolo 10 (modifica dell’articolo riguarda solo la versione tedesca dell’ordinanza).

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo

Questa disposizione viene rielaborata e semplificata a livello redazionale. La descrizione delle prestazioni si focalizza sul lavoro effettivamente svolto dal Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo secondo la pratica finora applicata con buoni risultati e sancita negli accordi di prestazioni con l’UFC.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa

Anche questa disposizione viene semplificata nella struttura e per quanto riguarda i requisiti di promozione. Un’agenzia di stampa che informa regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi da tutte e quattro le regioni linguistiche svolge una funzione di ponte tra le comunità linguistiche. Pertanto si può rinunciare al «mandato di politica della comprensione» come requisito.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

In base a questa disposizione la Confederazione può promuovere organizzazioni e istituzioni che si impegnano a favore della comprensione tra le comunità linguistiche e del plurilinguismo. I criteri attualmente vigenti sono tuttavia molto generali e non permettono alcuna focalizzazione strategica. Nel messaggio sulla cultura 2021–2024 il Consiglio federale ha fissato l’obiettivo di imprimere una maggiore