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Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 5 pagine

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Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue è modificata come segue:

Art. 9 Scambi in ambito scolastico

(art. 14 LLing)

Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità «Movetia» per:

a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;

b. la consulenza, l’accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;

c. la documentazione, la valutazione e l’informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

Art. 10, rubrica e lett. a

Lingue nazionali nell’insegnamento

(art. 16 lett. a e b LLing)

Per promuovere le lingue nazionali nell’insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

a. progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;

1 RS 441.11