Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 4 pagine

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Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

L’articolo 23 disciplina il sostegno con mezzi della Confederazione a organizzazioni e istituzioni che si impegnano per la salvaguardia e la promozione dell’italiano nel Cantone Ticino, analogamente all’articolo 19 relativo al Cantone dei Grigioni. La revisione parziale propone piccole modifiche degli obiettivi al capoverso 1 (la lett. b non si limita più alla sola creazione letteraria perché questa menzione è troppo restrittiva e non corrisponde alla pratica; alla lettera c è introdotta una modifica redazionale per evitare il concetto poco chiaro di «linguistiche e culturali»). Riguardo al capoverso 2 (nuovo) si rimanda al commento all’articolo 24.

Art. 24 Aiuti finanziari all’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana

Sul piano organizzativo l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) sottostà attualmente al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino. Dal punto di vista sistemico la promozione dell’OLSI appartiene all’articolo 23 e vi viene quindi integrata, al nuovo capoverso 2. Pertanto l’articolo 24 può essere abrogato.

Art. 25 Aiuti finanziari per traduzioni

La disposizione riguarda la promozione, da parte del Cantone Ticino, dell’attività di traduzione dall’italiano verso le altre lingue nazionali e viceversa. L’oggetto della promozione appartiene dal punto di vista sistemico all’articolo 22, che lo include già al capoverso 2 lettera b. Pertanto l’articolo 25 può essere abrogato.

Art. 26 Domande

Dal 2019 le domande di aiuti finanziari secondo gli articoli 10 e 11 non vengono più indirizzate al SG CDPE ma inoltrate attraverso la Piattaforma per i contributi di sostegno (FPF) dell’UFC. Per questo motivo il capoverso 1 può essere semplificato e il capoverso 2 abrogato.

I (nuovi) capoversi da 2 a 4, relativi alla procedura di domanda, corrispondono alle regole comunemente applicate nei regimi di promozione del DFI in base alla legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), le quali si sono dimostrate adeguate.

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

Il capoverso 1 è completato secondo l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza vigente.

Art. 29 Versamento degli aiuti finanziari

Secondo la pratica vigente, l’UFC trasferisce al SG CDPE i mezzi finanziari destinati alle domande secondo gli articoli 10 e 11 che hanno ottenuto la sua approvazione. Il SG CDPE provvede a versare gli aiuti finanziari ai richiedenti secondo le disposizioni contenute nella decisione dell’UFC. Questa procedura complicata sarà abbandonata e i mezzi finanziari saranno versati direttamente dall’UFC.

Se i versamenti sono effettuati esclusivamente dall’UFC, la disposizione può essere stralciata. Appare infatti opportuno che sia l’unità amministrativa competente ad assumere questo compito.