Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della cultura UFC

Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione del ...

Situazione iniziale

L’ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11) è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Negli 11 anni della loro applicazione le disposizioni dell’ordinanza si sono in linea di massima dimostrate efficaci.

Il progetto di revisione parziale in consultazione è direttamente motivato da alcuni cambiamenti nel sistema di promozione degli scambi scolastici e dal nuovo orientamento nel sostegno alle organizzazioni promotrici della comprensione fra le comunità linguistiche che il Consiglio federale ha annunciato nel messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813), ma anche dalla proposta dei Cantoni di aprire ad altri temi le disposizioni volte a sostenere la promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento. Questa revisione parziale offre inoltre l’occasione di eliminare alcune ridondanze presenti nell’ordinanza attualmente in vigore e di semplificare il testo dal punto di vista redazionale. Non è invece contemplata l’introduzione di nuove disposizioni di promozione.

La revisione parziale in consultazione riguarda esclusivamente le disposizioni relative agli aiuti finanziari di competenza dell’Ufficio federale della cultura (UFC), contenute nelle sezioni da 2 a 6. La prima sezione, relativa alle lingue ufficiali della Confederazione (competenze del delegato federale al plurilinguismo), è già stata rivista nel 2014 e non richiede pertanto ulteriori modifiche.

Commento ai singoli articoli

Le modifiche previste rispetto all’ordinanza attualmente in vigore sono illustrate e motivate qui di seguito.

Art. 9 Scambi in ambito scolastico

La disposizione vigente era stata concepita per la Fondazione ch per la collaborazione confederale, incaricata della promozione degli scambi fino al 2016. All’epoca questa fondazione, istituita dai Cantoni, era l’unica organizzazione che adempiva ai requisiti elencati. La sua sostituzione con l’agenzia «Movetia», sostenuta congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, rende necessaria una modifica del testo. Le condizioni non sono più menzionate e i compiti da svolgere possono essere descritti in tre punti:

- sviluppo e svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici: scambi individuali, di classi, di docenti e nel quadro della formazione professionale di base;

- consulenza, accompagnamento e sostegno di progetti di scambio: creazione e mantenimento di una rete con i gruppi di destinatari in tutte le regioni linguistiche, consulenza a organizzazioni, istituzioni, docenti e allievi in materia di scambi e mobilità;

- documentazione, valutazione e informazione in merito ai programmi e alle attività di scambio: documentazione delle offerte di scambio dei Cantoni e degli altri attori rilevanti, informazione e comunicazione sugli scambi e la mobilità, sviluppo di proposte per la promozione degli scambi, rendicontazione sul numero di partecipanti ai programmi di scambio;