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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari in settori particolari «%ASFF_YYYY_ID»

a. istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

b. riconosce gli organi incaricati degli esami e della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

c. tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;

d. approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.3, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

e. rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;

f. esercita la vigilanza sulla commissione d’esame, e sugli organi incaricati degli esami e della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;

g. ogni otto anni sceglie tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori secondo l’allegato 3, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

Art. 6 Commissione d’esame

1Le organizzazioni e i servizi amministrativi seguenti sono rappresentati da un delegato nella commissione d’esame:

a. il sanu future learning s.a. (sanu);

b. la Segreteria di Stato dell’economia;

c. le autorità esecutive cantonali;

d. le ferrovie federali svizzere (FFS);

e. un’associazione svizzera dei portinai;

f. l’Unione Svizzera dei servizi dei parchi e dei luoghi pubblici (VSSG);

g. il rappresentante delle associazioni ambientali designato dell’UFAM.

2Il sanu presiede la commissione.

3Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il presidente ha voto preponderante in caso di parità dei voti.