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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari in settori particolari «%ASFF_YYYY_ID»
2L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività in settori particolari.
3Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.
Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione
1L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
2Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l’articolo 3.
3Un’autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un’autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all’allegato 1, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.
Sezione 2: Esame e formazione continua
Art. 3 Esame
1L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2L’esame è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 4 Formazione continua
Il contenuto e l’organizzazione della formazione continua secondo l’articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
Sezione 3: Compiti dei servizi competenti
Art. 5 Ufficio federale dell’ambiente
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i seguenti compiti e le seguenti competenze: