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Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 16 pagine

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Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti

fitosanitari in settori particolari «%ASFF_YYYY_ID»

e. ha accesso a un’infrastruttura e a strumenti d’insegnamento adeguati e ricorre a soggetti che possiedono le qualifiche didattiche e specifiche appropriate.

2Gli organi che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità nell’ambito della formazione e gli organi cantonali o federali che offrono formazione continua devono notificarsi all’UFAM secondo quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF del xxx4 e sono esentati dal presentare le prove delle condizioni richieste al capoverso 1.

3Gli organi incaricati della formazione continua hanno i seguenti compiti e le seguenti competenze:

a. garantiscono un’organizzazione e un insegnamento impeccabili;

b. informano immediatamente l’UFAM se una delle condizioni indicate al capoverso 1 non è più soddisfatta;

c. propongono formazione continua su argomenti obbligatori;

d. tengono aggiornato il programma della formazione continua e comunicano le offerte di formazione continua secondo l’allegato 3;

e. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione;

f. conservano per otto anni tutti i dati di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza Registro autorizzazioni speciali PF.

Art. 9 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le seguenti organizzazioni e i seguenti servizi amministrativi:

a. l’UFAM;

b. l’Ufficio federale della sanità pubblica;

c. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

d. la Segreteria di Stato dell’economia;

e. le autorità esecutive cantonali.

2L’UFAM presiede la commissione.

3La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

4 RS XXX