Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 2 pagine
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Art. 3b Rinuncia al rilevamento di dati biometrici per le segnalazioni nel SIS
ai fini del rimpatrio o della non ammissione
1I dati delle persone di età inferiore ai 12 anni non sono registrati.
2Si rinuncia a rilevare i dati delle persone le cui condizioni fisiche o di salute non lo permettono.
3Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.
4Il DFGP è autorizzato a prevedere in un’ordinanza altre deroghe in
caso di situazioni straordinarie.
Art. 5 cpv. 1
1I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della LPD3.
II
La presente ordinanza entra in vigore il …...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr