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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 2 pagine

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Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 6 dicembre 20131 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il trattamento di determinati dati segnaletici di natura biometrica da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito dei suoi compiti nel settore degli stranieri.

Art. 3 cpv. 1 lett. h

1I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell’espletamento dei seguenti compiti:

h. trasmissione per via informatizzata dei dati segnalateci di natura biometrica alla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS).

Art. 3a Competenza della SEM

In caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM può fornire per via informatizzata le impronte digitali e le immagini del viso al N-SIS a partire da AFIS. L’interessato è informato sull’utilizzazione di questi dati conformemente all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD).

1 RS 361.3

2 RS 235.1

2021–......