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Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 2 pagine

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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sul soggiorno, l’ammissione e l’attività lucrativa e modificata come segue:

Art. 87 cpv. 1bislett. h, 2bise 2ter

1bisI dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:

h. è tenuto a lasciare il territorio svizzero in seguito a una decisione di rimpatrio e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.

2bisI dati di cui al capoverso 1 lettera h sono rilevati al fine della trasmissione al N-SIS e cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.

2terLe deroghe al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bislettera h sono rette dall’articolo 3b dall’ordinanza del 6 dicembre 2013sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il …...

1 RS 142.201

2021–......