Progetto
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[Signature] [QR Code]
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sul soggiorno, l’ammissione e l’attività lucrativa e modificata come segue:
Art. 87 cpv. 1bislett. h, 2bise 2ter
1bisI dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:
h. è tenuto a lasciare il territorio svizzero in seguito a una decisione di rimpatrio e tale decisione si applica all’intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d’entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell’AFIS.
2bisI dati di cui al capoverso 1 lettera h sono rilevati al fine della trasmissione al N-SIS e cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.
2terLe deroghe al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bislettera h sono rette dall’articolo 3b dall’ordinanza del 6 dicembre 2013sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
II
La presente ordinanza entra in vigore il …...
1 RS 142.201
2021–......