Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/3: Revisione totale della legge federale concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna · 6 pagine

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disciplinare i rapporti di lavoro del personale federale. Il sostegno federale alla scuola cantonale di lingua francese di Berna è una misura che riguarda sia la politica del personale sia il diritto del personale in quanto permette agli impiegati della Confederazione che non sono di lingua madre tedesca di scolarizzare a Berna i propri figli in francese. Nell’ingresso questa competenza federale viene messa in relazione con la competenza generale di cui all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Inoltre, tramite l’articolo 54 capoverso 1 Cost. si rimanda alla competenza della Confederazione in materia di politica estera, che comprende anche gli strumenti della diplomazia. In base a tale disposizione, la Confederazione può estendere il gruppo target che beneficia di questa particolare offerta formativa anche ai figli degli impiegati dei servizi diplomatici e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse (cfr. cap. 5).

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina lo scopo, le modalità di calcolo e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari al Cantone di Berna a favore della Scuola cantonale di lingua francese di Berna (cpv. 1). Secondo l’articolo 49c capoverso 3 VSG la scuola permette ai figli degli impiegati del Cantone e dell’Amministrazione federale, nonché delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione, di frequentare la scuola dell’obbligo a Berna interamente in francese seguendo il Plan d’études romand. Ad eccezione dei figli degli impiegati del Cantone, queste categorie di persone sono incluse nel progetto di revisione. Grazie ai sussidi, gli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione possono continuare a scolarizzare i propri figli in francese a Berna. Ai sensi della presente legge per «organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione» si intendono le istituzioni vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Swisscom, lo IUFFP, il corps diplomatique e le organizzazioni intercantonali e internazionali con sede a Berna come l’Unione postale universale o le segreterie generali di conferenze governative intercantonali (CDPE, CDEP, CDOS, ecc.). In questo modo la Confederazione aumenta la propria attrattiva e quella delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d’interesse come datori di lavoro plurilingui (cpv. 2).

Art. 2 Principio

Con la legge in vigore la Confederazione è tenuta a versare alla scuola un sussidio annuo pari al 25% dei costi d’esercizio. In mancanza di una clausola di disponibilità creditizia questa disposizione può limitare il margine di manovra delle Camere federali e impedire la gestione dei fondi. Inoltre, poiché il sussidio viene calcolato in base al consuntivo della scuola, prima della chiusura dell’esercizio non si conosce l’importo effettivamente dovuto, il che può comportare complesse procedure di stanziamento di crediti aggiuntivi, come avvenuto nel 2019. Il progetto di legge stabilisce che d’ora in poi la Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti approvati (art. 3 cpv. 1 Lsu). Lo stanziamento dei fondi necessari si basa esclusivamente sulla legge federale sugli aiuti finanziari all’ECLF, mentre l’importo degli aiuti finanziari dipende dai crediti approvati dal Parlamento. Gli aiuti finanziari contribuiscono a coprire i costi d’esercizio computabili della scuola, specificati nell’articolo 4.

Art. 3 Requisito

Il sussidio della Confederazione dipende dall'interesse della Confederazione all’adempimento del compito. Il versamento del sussidio è vincolato alla possibilità per i figli degli impiegati della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’interesse della Confederazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a della legge di essere ammessi alla scuola.

L’accesso deve essere garantito anche se le domande di iscrizione superano il numero di posti disponibili (lett. a). Qualora la scuola non abbia abbastanza posti per tutti, i posti liberi devono essere riservati ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d’influenza della Confederazione, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell’Amministrazione federale (lett. b).