Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/3: Revisione totale della legge federale concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna · 6 pagine

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Art. 4 Calcolo e importo

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 25% dei costi d’esercizio computabili annuali della scuola. Questi costi includono i costi per il personale (stipendi lordi e contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e LAINF effettivamente versati dal datore di lavoro) e i costi per il materiale. Nel 1981, anno di entrata in vigore della legge, la Confederazione aveva stanziato un sussidio unico pari al 40% dei costi di costruzione di un nuovo edificio scolastico. La nuova legge non prevede una partecipazione federale all’eventuale costruzione di un nuovo edificio scolastico o ad altri investimenti edilizi (cpv. 1).

Poiché attualmente il sussidio viene calcolato esclusivamente in base al consuntivo della scuola, prima della chiusura dell’esercizio non si conosce l’importo dovuto. Questo meccanismo impedisce una pianificazione adeguata nell’ambito dei processi ordinari di preventivazione della Confederazione. D’ora in poi il calcolo (cpv. 2) si baserà su due fattori: da una parte la media dei costi effettivi degli ultimi quattro esercizi (cpv. 2 lett. a) e, dall’altra, sul numero degli alunni di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni della scuola (cpv. 2 lett. b). Attualmente la percentuale di alunni di cui al capoverso 2 lettera b si aggira intorno al 46% e il sussidio federale copre il 25% dei costi d’esercizio. Secondo i diversi scenari ipotizzati, questa percentuale dovrebbe rimanere stabile. In altri termini, ceteri paribus in futuro il sussidio federale dovrebbe mantenersi nello stesso ordine di grandezza. Ad ogni modo, a prescindere dal risultato del calcolo, la Confederazione non può versare un importo superiore ai crediti approvati dal Parlamento (art. 2).

Art. 5 Domanda

Gli aiuti finanziari vengono versati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che opera per conto della Confederazione, con cadenza annuale. Il Cantone di Berna deve presentare la domanda alla SEFRI entro il 31 marzo (cpv. 1).

Il Cantone di Berna deve allegare alla domanda il piano finanziario della scuola per l’anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni (cpv. 2). Questi ultimi sono necessari per il calcolo degli aiuti finanziari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b) e per garantire una pianificazione adeguata del preventivo della Confederazione.

Art. 6 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti. Può richiedere al Cantone e alla scuola tutte le informazioni necessarie per stabilire l’importo degli aiuti finanziari.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

Quando entrerà in vigore, la presente legge sostituirà quella attuale. Con l’entrata in vigore decade materialmente anche la convenzione del 2 giugno 1982 tra il Cantone di Berna, la Confederazione svizzera, la Società della Scuola di lingua francese di Berna e la fondazione omonima sulla partecipazione finanziaria ai costi della scuola. Tutti gli aspetti pertinenti per gli aiuti finanziari sono integrati nel presente progetto di legge. Le altre disposizioni come quelle sull’ammissione (art. 4 della convenzione) e quelle sulla commissione scolastica sono disciplinate nel diritto cantonale (rispettivamente art. 49e VSG e art. 21 VSV nonché art. 49g VSG e art. 24 VSV).

Art. 8 Disposizione transitoria

Per garantire la certezza del diritto nel passaggio al nuovo diritto le domande di aiuti finanziari saranno valutate in ogni caso in base al nuovo diritto subito dopo l’entrata in vigore della legge.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

Questo articolo non necessita di ulteriori spiegazioni.