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Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 4 pagine
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3Il diritto vigente e la sua esecuzione vengono sottoposti a una regolare verifica per identificare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi normativi.
4Le verifiche del diritto vigente devono tenere conto anche dell’economicità.
Capitolo 2: Compiti del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale
Art. 2 Obblighi di verifica nell’elaborazione di atti legislativi
1Le unità dell’Amministrazione federale alle quali compete l’elaborazione degli atti legislativi della Confederazione verificano:
a. se esistano regolamentazioni semplificate o differenziate per le PMI che siano più efficaci e meno costose;
b. che le regolamentazioni previste non siano più onerose rispetto alle regolamentazioni omologhe in altri Paesi;
c. che gli strumenti elettronici, in particolare la piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità di cui all’articolo 8, siano in grado di semplificare l’esecuzione delle regolamentazioni;
d. se l’abrogazione di regolamentazioni nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.
2Gli esiti di queste verifiche devono essere documentati all’interno dei rapporti esplicativi per la procedura di consultazione e nei messaggi del Consiglio federale. Devono essere motivate al loro interno anche eventuali deroghe ai principi alla base degli obblighi di verifica di cui al capoverso 1.
Art. 3 Stima dei costi normativi
1Le unità dell’Amministrazione federale alle quali compete l’elaborazione degli atti legislativi della Confederazione eseguono la stima dei costi normativi.
2Sono considerati costi normativi tutti quei costi a carico delle imprese, derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi.
3I costi normativi, ove possibile, devono essere riportati in forma numerica, distinguendo
esplicitamente gli oneri e gli sgravi. Qualora non sia possibile eseguire una stima numerica dei costi, questi devono essere almeno descritti; occorre illustrare i motivi che non rendono possibile una stima numerica.
4Fino all’entrata in vigore dell’atto, le unità competenti aggiornano i risultati della stima dei costi normativi nel corso della procedura legislativa.
5I costi normativi devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto
esplicativo per la procedura di consultazione, nel messaggio del Consiglio federale e nelle
spiegazioni di voto del Consiglio federale. Ove possibile, i costi normativi devono essere raffrontati al beneficio atteso dalla regolamentazione.
6Le unità competenti comunicano i risultati dell’ultimo aggiornamento della stima dei costi
normativi ai responsabili del monitoraggio di cui all’articolo 4.
7Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a
disposizione le basi metodologiche per eseguire la stima dei costi normativi.
Art. 4 Monitoraggio dei costi normativi
Il Consiglio federale monitora l’andamento degli oneri cui le imprese devono far fronte per effetto dei costi normativi.