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Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 4 pagine
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b. consente alle imprese di eseguire le seguenti operazioni sui dati necessari per la gestione dei contatti con le autorità, al fine di utilizzarli successivamente:
1. inserimento,
2. importazione da registri ufficiali, a condizione che le basi giuridiche del registro stesso lo consentano,
3. gestione;
c. permette la trasmissione elettronica di documenti alle autorità da parte delle imprese e viceversa, qualora il diritto applicabile e le sue norme lo consentano.
4La piattaforma è un servizio elettronico delle autorità secondo la legge federale del …4
concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) e presenta le seguenti caratteristiche:
a. in deroga all’articolo 12 capoversi 1 e 3 LMeCA, nel rispetto dei requisiti ivi indicati, il Consiglio federale deve obbligare le autorità e altri enti che erogano servizi elettronici a utilizzare la piattaforma ai sensi del capoverso 3 lettera a; sono consentite eccezioni ai sensi dell’articolo 14 LMeCA;
b. in deroga all’articolo 12 capoverso 4 LMeCA, il Consiglio federale può rinunciare alla contribuzione ai costi da parte dei Cantoni e dei Comuni, a condizione che l’utilizzo della piattaforma possa essere loro consentito a fronte di un onere aggiuntivo minimo.
5Il sistema tratta i dati di persone fisiche [dopo l’entrata in vigore della nuova LPD: e di persone giuridiche], tra cui dati particolarmente sensibili, che sono necessari per erogare i servizi di cui al capoverso 3. L’accesso ai dati di un’impresa e ai suoi contatti con le autorità è consentito
unicamente al personale dell’impresa stessa debitamente autorizzato. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli concernenti la protezione dei dati.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 9 Valutazione
1Entro dieci anni dall’entrata in vigore, il Consiglio federale verifica se la presente legge e la sua esecuzione sono necessarie, utili allo scopo, efficaci ed economicamente sostenibili.
2Presenta un rapporto all’Assemblea federale contenente eventuali proposte di modifica.
Art. 10 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3Gli articoli da 4 a 7 hanno effetto sino al [10 anni dopo l'entrata in vigore].
4 RS …