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Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 4 pagine

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Art. 5 Studi settoriali: Definizione e proposte tematiche

1Gli studi settoriali prendono in esame le regolamentazioni attuali in determinati settori normativi e ne valutano il potenziale di sgravio per le imprese; al loro interno sono illustrate le possibili misure migliorative e le rispettive ripercussioni sull’economia.

2I dipartimenti sottopongono annualmente al Consiglio federale proposte tematiche per uno studio settoriale. Almeno una proposta deve riguardare il rispettivo settore di competenza.

3I Cantoni hanno la facoltà di proporre temi al Consiglio federale.

4Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da tre a cinque temi; la scelta avviene nell’ambito della definizione degli obiettivi annuali.

Art. 6 Studi settoriali: Realizzazione, finanziamento e pubblicazione

1La realizzazione degli studi settoriali compete al Dipartimento responsabile del rispettivo tema.

2Gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all’Amministrazione. Qualora vengano eccezionalmente eseguiti internamente, occorre darne motivazione al Consiglio federale.

3Il Dipartimento presenta lo studio settoriale al Consiglio federale e propone una procedura.

4Gli studi settoriali devono essere pubblicati.

5Il DEFR mette a disposizione le basi metodologiche per gli studi settoriali.

Art. 7 Rapporto del Consiglio federale all’attenzione dell’Assemblea federale

1Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi normativi.

2Il rapporto del Consiglio federale comprende:

a. i risultati del monitoraggio dei costi normativi per le imprese;

b. i risultati degli studi settoriali;

c. un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi normativi.

Capitolo 3: Piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità

Art. 8

1La Segreteria di Stato dell’economia dispone di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione semplificata dei contatti tra imprese e autorità.

2Può consentire l’uso della piattaforma per le prestazioni delle autorità che coincidono in larga parte con quelle per le imprese a:

a. unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese, diverse dalle imprese;

b. privati.

3La piattaforma presenta le seguenti funzioni:

a. supporta le imprese nel predisporre e trasmettere dati alle autorità;

3 RS 431.03