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Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 2 pagine
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Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)
(Freno alla regolamentazione)
Modifica del [data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,
decreta:
I
La legge sul Parlamento del 13 dicembre 20022 è modificata come segue:
Art. 77a Freno alla regolamentazione
1Le leggi e i decreti federali sull’approvazione di trattati internazionali secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera se:
a. comportano un aumento dei costi normativi per più di 10 000 imprese; o
b. comportano un aumento dei costi normativi per oltre 100 milioni di franchi per la totalità delle imprese.
2I costi normativi includono i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare o omettere.
3Sono calcolati per un periodo di dieci anni tenendo conto degli sgravi indotti dalla regolamentazione.
4Se i valori soglia di cui al capoverso 1 sono superati, il progetto deve contenere una clausola che lo subordina al freno alla regolamentazione.
Art. 81 cpv. 1ter
1FF 2020 ...
2 RS 171.10
2020......