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Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 2 pagine

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1terI progetti che contengono una clausola sul freno alla regolamentazione secondo l’articolo 77a capoverso 4 richiedono nella votazione finale il consenso della

maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Art. 141 cpv. 3

3Nel messaggio concernente una legge federale o un decreto federale sull’approvazione di un trattato internazionale secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., in merito alle ripercussioni sull’economia il Consiglio federale precisa in particolare:

a. per quante imprese l’atto normativo comporta un aumento dei costi normativi;

b. a quanto ammonta nel complesso l’aumento dei costi normativi;

c. se i valori soglia di cui all’articolo 77a sono superati;

d. quali costi normativi supplementari, non stimabili in cifre, sono attesi per le imprese.

Art. 173 n. 8

8. Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

1Il Consiglio federale verifica cinque anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 77a, 81 capoverso 1tere 141 capoverso 3 (freno alla regolamentazione), se queste sono adeguate, efficaci ed economiche.

2Al termine della valutazione presenta un rapporto all’Assemblea federale e, se del caso, le sottopone proposte di miglioramento.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. (freno alla regolamentazione) sarà stato approvato da Popolo e Cantoni.

3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.