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Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 2 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del …
Il Consiglio federale
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I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 30 Revoca preventiva
1Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, l’autorità cantonale può disporre la revoca preventiva della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre.
2Se entro dieci giorni lavorativi dal sequestro da parte della polizia di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre l’autorità cantonale non dispone almeno la revoca preventiva, deve restituire al titolare il documento trasmessole.
Art. 30a Domanda di rivalutazione della revoca preventiva
1Una persona cui è stata revocata a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre secondo l’articolo 30 capoverso 1 può richiedere all’autorità cantonale mediante domanda scritta una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca.
2Può inoltre richiedere all’autorità cantonale, sempre mediante domanda scritta, una rivalutazione tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di conferma della revoca preventiva.
3In entrambi i casi l’autorità cantonale deve confermare mediante decisione impugnabile la revoca preventiva o restituire la licenza al titolare, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.