Progetto posto in consultazione OASAE
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 3 pagine
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Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 25 novembre 20151 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. bbis–c
1Nella presente ordinanza si intende per:
bbis. fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
bter. rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
bquater. importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto proveniente dall'estero;
bquinquies. distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
bsexies. fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati; sono esclusi i servizi postali di
1 RS 734.6
2021–......