Progetto posto in consultazione OASAE
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 3 pagine
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Art. 18 cpv. 4
4Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l'organo esecutivo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.
Art. 19 cpv. 5
5In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l'organo esecutivo ha anche la facoltà di ordinare all'operatore economico o al prestatore di servizi della società dell'informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto da un'interfaccia online.
Art. 20 cpv. 1bise 4
1bisGli organi esecutivi possono informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, possono pubblicare le informazioni seguenti:
a. le informazioni che ne permettono l'identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo;
b. l'utilizzo a cui è destinato il prodotto;
c. le fotografie del prodotto e del suo imballaggio;
d. la data della decisione di non conformità;
e. le misure adottate.
4Possono collegarsi a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi informazioni conformemente al capoverso 1bis.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr