Progetto posto in consultazione OFDS

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 6 pagine

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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4bis–5

4bisIn base alla verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora, all'attenzione della Commissione, un rapporto di verifica sintetico. Al suo interno chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

4terLa Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.

5Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

1Per costi amministrativi si intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati, nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro;

1 RS 732.17

2021–......