Progetto posto in consultazione OASAE

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 3 pagine

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cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20102 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci;

bsepties. prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

c. operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

Art. 5 cpv. 2bis

2bisSe il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.

Art. 7 cpv. 1bise 5

1bisIl fornitore di servizi di logistica è soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1 quando:

a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e

b. non vi è alcun importatore.

5La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata.

Art. 9 cpv. 4

4Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 3 quando:

a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e

b. non vi è alcun importatore.

Art. 17 cpv. 5 e 6

5Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con gli organi esecutivi nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti oggetto del suo mandato.

6Su richiesta di un organo esecutivo, i fornitori di servizi della società dell'informazione sono tenuti a cooperare con l'organo esecutivo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti messi in vendita online attraverso i loro servizi.

2 RS 783.0