Progetto posto in consultazione OPBT

Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 4 pagine

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Art. 23 cpv. 5 e 6

5Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti a bassa tensione oggetto del suo mandato.

6Su richiesta dell'organo di controllo, i fornitori di servizi della società dell'informazione sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione messi in vendita online attraverso i loro servizi.

Art. 24 cpv. 4

4Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.

Art. 25 cpv. 5

5In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l'organo di controllo ha anche la facoltà di ordinare all'operatore economico o al prestatore di servizi della società dell'informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto a bassa tensione da un'interfaccia online.

Art. 26 cpv. 1bise 3

1bisL'organo di controllo può informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto a bassa tensione, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, può pubblicare le informazioni seguenti:

a. le informazioni che ne permettono l'identificazione, segnatamente il fabbricante, il marchio e il tipo;

b. l'utilizzo a cui è destinato il prodotto a bassa tensione;

c. le fotografie del prodotto a bassa tensione e del suo imballaggio;

d. la data della decisione di non conformità;

e. le misure adottate.

3Può collegarsi a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi informazioni di cui al capoverso 1bis.