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Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 3 pagine

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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»

II

L'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione3 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1bis

1bisI rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 20174 sull'energia) notificano al gestore di rete i proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentante e in particolare li informano di qualsiasi trapasso di proprietà.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 734.27

4 RS 730.01